D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990

Testo unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

Nel nostro ordinamento giuridico, la detenzione di sostanze stupefacenti è sanzionata dal D.P.R. n. 309/1990 (c.d. “Testo unico sulla droga”), ed in particolare dall’articolo 73, per il caso di detenzione ai fini di spaccio e dall’articolo 75, per il caso di detenzione al fine di utilizzo personale.
All’interno della fattispecie di cui all’art. 73, che punisce il reato di spaccio di droga, la pena è ridotta in due casi: quando si tratta di droghe leggere e, nell’ipotesi dell’art 73 comma 5, quando è ravvisabile il fatto di lieve entità, comunemente conosciuto come “modico spaccio”.
Dunque, in Italia, il possesso di sostanze stupefacenti, anche di quantità minime, a prescindere dall’uso personale di droga o meno, non è consentito dalla legge, quindi comunque si va incontro a sanzioni, nei casi più gravi, di natura penale, nei casi minori, di natura amministrativa.

L’Avv. Vozza ha maturato una particolare competenza ed esperienza processuale in tale materia essendosi occupato di numerosi procedimenti penali in difesa di imputati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ma anche di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, c.d. reato associativo, (novellati dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990).

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